1. Il dirigente è competente per l'adozione degli atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici e servizi a cui ciascuno è preposto. 2. Rientrano nella competenza del dirigente, fatta salva la ulteriore previsione con regolamenti comunali che esplicitamente si richiamano al presente articolo e salve le previsioni di legge: a) la mera esecuzione di provvedimenti deliberativi e di precedenti atti dell'amministrazione; b) gli atti costituenti certificazioni ed attestazioni di conformità alla legge ed ai regolamenti, nonché le autenticazioni e le legalizzazioni; c) le notifiche, i verbali, le diffide, l'emissione dei ruoli, gli atti dovuti per l'accertamento e la riscossione delle entrate e la comminazione delle relative sanzioni; d) la stipula dei contratti che attengono al proprio settore di competenza; e) le manifestazioni di conoscenza e documentazione, i rapporti, i pareri di natura meramente tecnica, le valutazioni e le stime; f) le ordinanze e la liquidazione delle spese entro i limiti degli impegni formalmente assunti con atti deliberativi o derivanti da contratti o convenzioni e la liquidazione di fatture e stati di avanzamento per forniture, somministrazioni ed appalti nei limiti degli impegni di spesa già assunti, nonché altri atti esecutivi di precedenti deliberazioni relativi ad ordini, richieste di lavori, forniture per prestazioni; g) gli atti per l'affidamento di servizi, lavori e forniture con procedura di evidenza pubblica e di trattativa privata quando essa sia stata autorizzata in forma regolamentare ai sensi degli artt. 31, 32, 33, 34, 35, della legge regionale n. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni; gli atti e le procedure per l'affidamento di lavori con procedura di evidenza pubblica ed a trattativa privata, cottimo e quant'altro specificatamente previsto negli artt. 24 e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recepita con modifiche dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7; h) i solleciti per l'adempimento di obblighi scaturenti dalle leggi, dallo statuto o dai regolamenti; i) le verifiche di cassa, le statistiche sui flussi di cassa, le rateizzazioni, le firme delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento per conto dell'amministrazione; l) i rimborsi di somme erroneamente versate al Comune; m) l'apertura di conti correnti postali; n) gli aggiornamenti previsti dalla legge o dal contratto riguardante canoni di locazione attivi e passivi; o) la liquidazione di spese condominiali; p) la liquidazione delle rette per il ricovero di anziani, invalidi e disabili; q) il rilascio delle autorizzazioni amministrative, edilizie, commerciali e di polizia amministrativa; r) l'assunzione di mutui e l'approvazione di progetti esecutivi contenuti e definiti in atti fondamentali programmatori. 3. La rappresentanza in giudizio dell'ente sulla base di costituzione per tramite di legale interno/esterno restando in ogni caso attribuita alla competenza del dirigente dell'ufficio legale la scelta tecnica del legale interno o esterno da indicare o nominare per la difesa, delle ragioni del Comune (riferimento art. 21, comma 3, lett. h) del presente statuto). 4. Norme regolamentari determinano criteri generali ed attribuzioni specifiche per i responsabili dei servizi. 5. Nella determinazione delle competenze non perfettamente classificabili il criterio dell'assegnazione va identificato sulla base dell'ambito di discrezionalità politica o tecnico-amministrativa della pratica, alla luce dei principi che regolano la separazione tra la funzione di indirizzo politico e quella gestionale. |