1. Il Comune ha un segretario generale titolare dipendente dall'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 102 del T.U.E.L. ed iscritto all'albo di cui all'art. 98 del medesimo T.U.E.L. 2. Il segretario dipende funzionalmente dal sindaco. 3. La nomina, la conferma e la revoca del segretario, sono disciplinati dagli artt. 99 e 100 del T.U.E.L. 4. Al segretario generale sono attribuite le seguenti funzioni: a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta curandone la verbalizzazione anche a mezzo di un dipendente comunale di sua fiducia; c) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune; d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o dal sindaco, in conformità alle vigenti disposizioni in materia. 5. Al segretario possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale. Nel qual caso al segretario spettano i compiti previsti dalla normativa vigente. Allo stesso viene corrisposto, per il maggior carico di lavoro e responsabilità, un compenso aggiuntivo soggetto alle ritenute e contribuzioni di legge, da concordarsi con il sindaco. |