Comuni Italiani Art. 92 - Durata in Carica, Decadenza, Revoca. Statuto Comunale di Agrigento (Provincia di Agrigento - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini agrigentini o girgentani

Statuto Comune di Agrigento

Titolo IV
Art. 92 - Durata in Carica, Decadenza, Revoca
1. Il difensore civico ha la stessa durata del consiglio che lo ha eletto e cessa, comunque, il suo mandato con la cessazione del consiglio comunale. Non è immediatamente rieleggibile.

2. Il consiglio comunale può revocare l'incarico se il difensore civico, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia commesso gravi irregolarità e abusi, e ciò con la stessa maggioranza prevista dal 4° comma dell'art. 91 dello statuto.

3. In caso di dimissioni, il consiglio elegge il successore entro quarantacinque giorni dall'acquisizione al protocollo del documento di rimessione dalla carica. Nel frattempo i poteri del difensore civico dimessosi sono prorogati.

 
Altri Articoli:
Art. 93 - Funzioni
Art. 91 - Elezione del Difensore Civico
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