1. Al difensore civico si applicano le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle vigenti leggi per la carica di consigliere comunale. 2. Non è nominabile colui che è: a) membro del Parlamento regionale, nazionale ed europeo; b) difensore civico in altri comuni, province e regioni; 3. Sono inoltre non nominabili alla carica: a) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti od affini fino al secondo grado degli amministratori, dei consiglieri comunali e del segretario generale; b) i rappresentanti del Comune presso altri enti. 4. Le cause di non nominabilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalla funzione o dalla carica non oltre il giorno precedente a quello in cui il consiglio deve procedere alla nomina. 5. Qualora, successivamente alla nomina, si verifica qualcuna delle condizioni previste dai commi precedenti, il consiglio la contesta al difensore civico a mezzo del sindaco. 6. Il difensore civico ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di non nominabilità. 7. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine, di cui al comma precedente, il consiglio comunale delibera definitivamente tenendo conto delle osservazioni del difensore civico e, ove ritenga sussistente la causa, lo invita a rimuoverla. 8. Qualora il difensore civico non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il consiglio lo dichiara decaduto. 9. L'incarico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro, commercio o professione che abbia rapporti con il Comune di Agrigento. |