1. Il Comune assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta e i servizi offerti dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali, secondo le modalità definite dal regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge. 2. Il regolamento di cui al comma 1, con riguardo ai soggetti ivi indicati, definisce le misure organizzative volte a garantire: a) l'informazione sugli atti dell'amministrazione; b) l'informazione sui servizi, anche consistenti nell'erogazione di mezzi finanziari, resi alla collettività, sulle strutture competenti in ordine alla loro prestazione e sulle condizioni necessarie per usufruirne; c) l'informazione sugli atti di interesse generale attraverso forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle legali; d) l'informazione, a richiesta degli interessati, sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti. 3. Il Comune adegua l'organizzazione dei propri uffici alle esigenze della più ampia circolazione delle informazioni fra gli uffici stessi e nei rapporti con gli organi delle circoscrizioni. 4. Il Comune favorisce ogni pubblicità alle attività dei propri organi democratici durante i lavori consiliari. Organizza ogni forma di partecipazione e conoscenza dell'attività amministrativa utilizzando anche gli strumenti audiovisivi e le reti telematiche. In particolare favorisce le riprese televisive dei lavori del consiglio comunale anche compatibilmente con le disponibilità di bilancio, mediante forme contrattuali con le emittenti televisive e radiofoniche, costituendo un archivio di immagini da depositare in biblioteca per eventuali consultazioni. 5. Il Comune si attiene, nei propri rapporti con gli organi di informazione, a rigorosi criteri di imparzialità e obbiettività. Il Comune garantisce pari opportunità a tutti gli organi di informazione. Ogni impegno di spesa del Comune nei confronti delle imprese editoriali e giornalistiche dovrà essere improntato, fatta eccezione quando la scelta avviene per asta pubblica, a criteri di rotazione, di pluralismo, e, comunque, di economicità, a parità di trattamento in relazione alla qualità della prestazione fornita. I rapporti con le imprese editoriali locali relative a contratti pubblicitari o ad altro tipo di commissione o di incarico, non possono essere oggetto di intermediazioni e vanno affidati in via diretta. |