1. L'attività amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi di imparzialità, partecipazione, trasparenza, pubblicità, semplificazione ed economicità che costituiscono criteri non derogabili per l'attuazione della disciplina del procedimento stabilita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, recepita dalla legge regionale n. 10/91 e dal regolamento comunale. 2. Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti ed il rilascio di copie degli stessi ed ogni altra disposizione che garantisca i principi di cui al 1° comma, la durata della procedura contenuta nei tempi essenziali, la tempestiva emanazione del provvedimento, la responsabilità di un unico soggetto dell'intera procedura. 3. In particolare nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, il responsabile del procedimento deve far pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti interessati che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento assistiti, ove lo ritengano, da un loro legale o persona di loro fiducia. Deve essere garantito e reso agevole l'accesso a tutti gli atti del procedimento e a quelli negli stessi richiamati se hanno funzione rilevante ai fini istruttori. Sono rilasciate, su richiesta verbale dell'interessato, copie o estratti informali di documenti. 4. Le memorie, proposte, documentazioni presentate dall'interessato o dai suoi incaricati devono essere acquisite, esaminate e sulle stesse deve pronunciarsi motivatamente il responsabile nell'emanazione del provvedimento, quando lo stesso incida sulla situazione giuridica soggettiva dell'interessato. |