1. Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa. 2. I diritti connessi all'iniziativa popolare ed ai suoi referendum consultivi si applicano oltre ai cittadini inscritti nelle liste elettorali del Comune, anche ai cittadini dell'Unione europea ed extracomunitari residenti nel Comune che esercitano nel territorio comunale la loro attività lavorativa da almeno tre anni. 3. A tal fine il Comune promuove: a) organismi di partecipazione dei cittadini all'am ministrazione locale; b) il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione di circoscrizione; c) le assemblee di quartiere e di zona sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali; d) forme di consultazioni per acquisire il parere dei soggetti economici su problemi specifici; e) la partecipazione di altre forme associative che si costituiscono ad hoc, quali consulte, gruppi di lavoro e commissioni alle quali partecipano rappresentanti delle forze culturali e sociali presenti nel territorio comunale, comitati formati da utenti di servizi pubblici, rappresentanze delle comunità degli emigrati, organizzazioni studentesche, comunità di produttori, di agricoltori, di consumatori, di artigiani, di commercianti e di altre categorie economico-produttive. 4. Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni. 5. Il consiglio comunale, con propria deliberazione, può intraprendere iniziative volte a promuovere, agevolare e rafforzare la partecipazione dei giovani della comunità locale all'attività politica ed amministrativa del Comune, istituendo a tal fine forme ed organismi di proposta e consultazione, anche a carattere permanente, secondo norme su competenze, formazione, composizione, organizzazione e funzionamento che saranno determinati da un apposito regolamento. |