Comuni Italiani Art. 53 - Rapporti con il Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Agrigento (Provincia di Agrigento - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini agrigentini o girgentani

Statuto Comune di Agrigento

Titolo II
Art. 53 - Rapporti con il Consiglio Comunale
1. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio comunale. Di norma vi partecipano anche gli assessori; i dirigenti e funzionari responsabili delle proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno sono tenuti a partecipare alle sedute consiliari.

2. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro formale presentazione presso la segreteria del Comune. Il regolamento consiliare disciplina le modalità di risposta, per iscritto od in sede consiliare, alle predette interrogazioni e può altresì prevedere in quali casi ed in che modo è consentito procedere alla trattazione di interrogazioni a risposta immediata.

3. Nel caso in cui il consiglio comunale ometta di riunirsi o di deliberare sulle proposte di deliberazione ad iniziativa della giunta delle quali sia stato richiesto l'inserimento all'ordine del giorno, decorsi trenta giorni, è data facoltà al sindaco di sollecitare gli interventi sostitutivi previsti dall'O.R.EE.LL.

 
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