1. Il Comune è ente con competenza generale, tendenzialmente rappresentativo di ogni interesse della comunità che risiede nel suo territorio, salvo quelli che la Costituzione e le leggi generali attribuiscono allo Stato, alla Regione o alla Provincia regionale. 2. Il Comune, istituzione territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, è, secondo il principio di sussidiarietà, titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso conferite con leggi statali e regionali. Nell'assolvimento delle funzioni e dei compiti di rilevanza sociale favorisce la partecipazione delle famiglie, delle associazioni e delle comunità esistenti nel territorio comunale. 3. Esercita le sue attribuzioni per il conseguimento da parte di cittadini e della comunità delle seguenti finalità: a) promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza e sostenendone l'elevazione delle condizioni personali e sociali; b) assunzione di iniziative per migliorare la qualità della vita nella comunità, tutelando in particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, per assicurare protezione, sostegno e condizioni di autosufficienza; c) sostegno, nell'ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all'istruzione; d) tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della comunità valorizzando e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono; e) tutela della famiglia e promozione di ogni utile azione ed intervento per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro ad uomini e donne. Le iniziative e gli interventi sopra indicati ed ogni altro promosso dal Comune si propongono di assicurare pari dignità ai cittadini nell'esercizio dei diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e solidarietà. 4. Promuove e partecipa ad accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto e il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo. 5. Adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini. 6. Esercita le funzioni delegate dalla Regione di interesse della propria comunità, secondo le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite per questi interventi dalla legislazione regionale. |