1. Possono essere nominati assessori i cittadini, residenti e non, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco ai sensi di legge. 2. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere del Comune. 3. Il consigliere comunale, eventualmente nominato assessore, tanto all'inizio del mandato quanto durante l'esercizio dello stesso, è tenuto a dichiarare entro dieci giorni dalla nomina alla carica assessoriale per quale delle due cariche intende optare e, in caso di tardiva opzione, decade dalla carica di assessore, salvo che non abbia rassegnato le dimissioni dalla carica consiliare in funzione della nomina alla carica di assessore. 4. Le altre cause di incompatibilità, per la cui individuazione viene fatto espresso rinvio alla legge, determinano parimenti la decadenza dalla carica di assessore, salvo che non vengano rimosse entro dieci giorni dalla relativa nomina. |