1. Il comportamento degli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, i compiti e le responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e responsabili dell'attività amministrativa e di gestione. 2. Al sindaco, agli assessori ed ai consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. 3. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado. Durante l'esame, discussione e votazione della delibera devono assentarsi dalla riunione richiedendo al segretario che faccia risultare la loro assenza dal verbale. Si osservano le disposizioni stabilite dalla legge per i piani urbanistici. 4. Il consiglio comunale, il sindaco e la giunta assicurano condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza. Il consiglio promuove la presenza di entrambi i sessi fra i componenti delle commissioni consiliari permanenti e degli altri organi collegiali che sono di sua competenza, negli indirizzi per le nomine e designazioni da parte del sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti nonché nelle nomine, espressamente riservate dalla legge al consiglio, dei propri rappresentanti. 5. Il sindaco promuove la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei componenti della giunta e dei rappresentanti del Comune attribuiti alla sua competenza. |