Comuni Italiani Art. 134 - Collegio dei Revisori. Statuto Comunale di Agrigento (Provincia di Agrigento - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini agrigentini o girgentani

Statuto Comune di Agrigento

Titolo VII
Art. 134 - Collegio dei Revisori
1. Il consiglio comunale elegge, secondo le vigenti disposizioni di legge, il collegio di revisori composto da tre membri.

2. Per l'esercizio delle proprie funzioni, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, possono esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

3. Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ente.

4. Il collegio dei revisori fornisce parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati, nonché sulle variazioni di bilancio. Vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione finanziaria, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità. L'organo di revisione svolge le funzioni di vigilanza anche con tecniche motivate di campionamento. Esso relaziona, altresì, sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a venti giorni, decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.

5. Il collegio dei revisori fornisce relazioni all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali, ove si configurano ipotesi di responsabilità.

6. Il collegio dei revisori effettua verifiche di cassa di cui all'ordinamento finanziario ed interviene alle verifiche straordinarie di cassa.

7. Al fine di garantire l'adempimento delle sue funzioni, il collegio dei revisori partecipa alle riunioni del consiglio comunale per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, nonché per l'approvazione delle variazioni di bilancio.

8. Il presidente del collegio dei revisori partecipa alle riunioni consiliari tutte le volte che viene invitato dal presidente del consiglio comunale, di sua iniziativa, o su richiesta del sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati, per riferire e per dare pareri su particolari argomenti di competenza del collegio dei revisori.

9. I singoli componenti dell'organo di revisione hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

10. Il collegio deve ricevere gli ordini del giorno del consiglio comunale e gli altri atti di cui all'art. 239 del decreto legislativo n. 267/2000.

11. Al collegio dei revisori è affidato il controllo di gestione di cui agli artt. 196, 197 e 198 del decreto legislativo n. 267/2000. A tale scopo al collegio dei revisori sono assegnati i mezzi operativi ed il personale necessario, secondo le indicazioni del regolamento di contabilità.

12. Per il trattamento economico, la durata dell'incarico, le cause di cessazione, il numero degli incarichi, l'incompatibilità e l'ineleggibilità, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

 
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