1. Al consiglio comunale spetta la determinazione dei criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente. 2. I criteri generali di cui al comma precedente si sostanziano nella formulazione di principi informatori fondamentali ai fini della disciplina ordinamentale degli uffici e dei servizi, riservata alla giunta. Costituiscono, in particolare, criteri generali: a) l'articolazione della struttura organizzativa in settori, servizi e uffici e il loro ordinamento secondo criteri: I) di separazione delle funzioni di indirizzo e di controllo da quelle gestionali; II) di efficacia interna ed esterna; III) di efficienza tecnico-amministrativa; IV) di funzionalità ed economicità di gestione; V) di equità e uniformità; VI) di professionalità, di flessibilità e di responsabilizzazione del personale; b) l'organizzazione delle strutture operative secondo criteri e metodi adeguati al conseguimento dei seguenti obiettivi: I) articolare gli uffici e i servizi per funzioni omogenee, agevolando il collegamento tra loro, anche mediante supporti informatici e statistici, al fine di assicurare la massima trasparenza, di garantire il diritto di accesso dei cittadini agli atti dell'amministrazione e di stimolare la partecipazione dei dipendenti all'attività dell'ente; II) assicurare ampia flessibilità alle articolazioni organizzative strutturali e alla destinazione del personale ai singoli uffici, nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia; III) garantire una corretta ed efficace gestione delle risorse umane assicurando: - pari opportunità tra uomini e donne e pari trattamento sul lavoro; - metodi razionali di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale; IV) tutelare la sicurezza e l'igiene sul lavoro con riferimento sia agli ambienti di lavoro sia alle attrezzature e alle dotazioni strumentali; V) agevolare l'impiego flessibile dei dipendenti che versino in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare o che siano impegnati in attività di volontariato debitamente documentata. |