1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce a tutti i cittadini appartenenti alla comunità agrigentina l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa e sociale del Comune di Agrigento. 2. I cittadini della comunità, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano, i referendum e le altre forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, esprimono le scelte con cui individuano i propri interessi fondamentali e determinano l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalità. 3. Il Comune di Agrigento adegua la propria organizzazione e la propria attività ai principi di imparzialità e di buon andamento e a ciò si adegua anche nell'informazione e nella comunicazione quali condizioni essenziali per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica. 4. Il Comune, quale ente autonomo, in conformità con il principio di sussidiarietà, cura gli interessi, promuove e coordina lo sviluppo, tenendo conto delle peculiarità del proprio territorio, dei costumi, delle tradizioni, delle esigenze della propria popolazione, nonché del suo patrimonio storico, archeologico, culturale, ambientale e naturalistico. 5. Il Comune di Agrigento, proclamando la dignità di ogni persona come fine primario della propria attività sociale, concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla vita ed alla salute, adottando quegli accorgimenti e strumenti necessari affinché la vita di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale, venga accolta e protetta in tutti i suoi aspetti; individua inoltre nei valori di libertà, giustizia, eguaglianza, pace, fratellanza e solidarietà, i cardini della crescita e dello sviluppo civile dell'intera comunità di Agrigento. |