1. I direttori di ripartizione, fino al massimo di due, possono essere designati dalla giunta ad esercitare le funzioni di vice segretario generale e, in tale veste, sostituire il segretario generale in caso di assenza, impedimento o vacanza. 2. La designazione viene effettuata dalla giunta comunale su proposta del segretario generale secondo le modalità previste dal regolamento in base a criteri di anzianità maturata nella qualifica, competenza e capacità. 3. Le funzioni di vice segretario generale vicario sono attribuite dal segretario generale. Il vice segretario vicario cessa le funzioni di direttore di ripartizione. |