1. Gli atti relativi alla costituzione di organi della circoscrizione e all'esercizio delle funzioni proprie e delegate sono soggetti ai controlli prescritti dalla legge e dal regolamento e con le modalità previste da essi. 2. All'ordiidnto delle circoscrizioni si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo III capo II, III, IV e V sulla partecipazione popolare. 3. I provvedimenti adottai dal presidente della circoscrizione, quale delegato del sindaco, sono trasmessi immediatamente all'organo delegante, che ha facoltà di annullarli, nel termine di dieci giorni dalla ricezione, per incompetenza o violazione di legge. 4. In caso di mancato o irregolare esercizio delle funzioni delegate, gli organi elettivi del comune possono provvedere in via sostitutiva, a seguito di diffida, ad adempiere. 5. Il regolamento sul decentramento è adottato sentiti i consigli circoscrizionali. 6. Negli atti degli organi si deve fare menzione del parere espresso dal consiglio circoscrizionale e da tale parere è possibile discostarsi sulla base di congrua motivazione. 6. Devono essere trasmessi ai consigli circoscrizionali, contestualmente alla loro pubblicazione, tutti gli atti deliberativi del consiglio e della giunta nonchè i provvedimenti del sindaco, che riguardino l'assetto territoriale ed ambientale delle circoscrizioni, la gestione o realizzazione di beni e servizi comunali di base o di rilevanza cittadina, ricadenti nel loro ambito territoriale, o che comunque riguardino problemi o questioni attinenti la comunità della circoscrizione. |