1. Ad ogni assessore è attribuito, per delega del sindaco, l'incarico di sovraintendere ad un particolare settore di amministrazione, con il compito di attivare gli uffici e di vigilare sulle tempestive trattazione delle pratiche, sul funzionaqmento dei servizi e degli uffici medesimi. 2. All'assessore può anche essere affidato l'incarico speciale di promuovere e di coordinare l'attività di più settori per la realizzazione di programmi, piani o interventi. 3. L'assessore presenta alla giunta gli atti elaborati dagli uffici, sui quali, essa o il consiglio debbono deliberare, ed emana gli atti relativi alla competenza delegatagli. 4. La attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni conferite e può essere revocata dal sindaco in qualsiasi momento. 5. Può essere, altresì, delegata la firma di atti specificatamente indicati nella delega,anche per categorie che la legge e lo statuto riservano alla competenza del sindaco. 6. Le deleghe conferite agli assessori sono comunicate dal sindaco al consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le medesime disposizioni valgono per le modifiche a revoca. 7. Il sindaco garantisce l'unità di servizio, coordina e promuove l'attività dei singoli assessori. |