1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. 2. Ciascun consigliere ha diritto di avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno del consiglio comunale e della giunta, nonchè di prendere conoscenza delle deliberazioni adottate, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento. A tal fine il segretario generale trasmette copia di tutte le deliberazioni a ciascun capogruppo consiliare e l'elenco delle deliberazioni trattate in giunta ai consiglieri comunali. 3. Ciascun consigliere ha, altresì, diritto di intervenire nelle discussioni, nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento. 4. Il regolamento stabilisce forme di contingentamento delle discussioni. 5. Ciascun consigliere ha il diritto di: - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del consiglio; - presentare all'esame del consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni e di avere risposta entro la successiva sessione; e di ottenere: - dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato; - dal segretario generale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'esercizio del suo mandato, in esenzione di spesa. 6. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge. |