1. Le nomine di competenza del Consiglio devono rispondere a criteri di competenza e specializzazione. I candidati devono offrire garanzie di serietà e di correttezza, nel caso di rinnovo, se ammesso, delle nomine, debbono valutarsi i risultati raggiunti. 2. Le candidature sono presentate dal Sindaco, dai Consiglieri Comunali, da associazioni o gruppi di almeno trecento cittadini, previa adeguata pubblicità. Il regolamento determina le modalità di presentazione delle candidature, anche con la formazione di apposito albo. 3. Qualora la legge o lo statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze, le elezioni, le nomine e le designazioni avvengono con sistemi idonei a garantire che le minoranze siano rappresentate. 4. II Consiglio provvede agli adempimenti di cui ai precedenti commi in seduta pubblica e con votazione a scrutinio segreto. 5. Quando la legge o lo statuto non prevedono maggioranze speciali, risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti. 6.. Coloro che eletti designati o nominati a norma dei commi precedenticessano dalla carica nel caso che il Consiglio approvi una mozione di sfiducia costruttiva e ne disponga la revoca. 7. Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi è nominato designato dal Consiglio. |