1. Il comitato dei garanti è composto dal difensore civico, che lo presiede, e da due membri eletti dal consiglio comunale, con voto separato, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati nelle prime due votazioni ed a maggioranza assoluta nelle successive. 2. I garanti sono scelti fra magistrati a riposo, professori universitari di ruolo di discipline giuridiche a riposo o in servizio, o avvocati con almeno dieci anni di esercizio della professione. 3. Le candidature possono essere presentate da ciascun gruppo consiliare o da almeno il 50% delle associazioni iscritte nell'apposito albo nelle forme e con le modalità previste nell'art. 36. 4. Il comitato dei garanti dura in carica cinque anni. 5. Spetta al comitato dei garanti decidere sull'ammissibilità dei referendum, sulla formulazione dei quesiti e sui provvedimenti conseguenti alla emanazione di una deliberazione ai sensi dell'art. 29, comma settimo, nei casi e con le modalità stabiliti dal presente statuto e dal regolamento. 6. Le decisioni del comitato vanno pubblicizzate sia nelle forme di cui all'art. 21, sia attraverso gli organi di stampa. Il comitato dei garanti si riunisce nell'ufficio del difensore civico e si avvale della sua struttura organizzativa. |