1. E' indetto referendum popolare sulla proposta di abrogazione, totale o parziale, di un atto deliberativo di interesse generale del consiglio comunale quando lo richiedono cinquemila elettori iscritti nelle liste elettorali, o il sindaco, su conforme deliberazione della giunta, con la quale viene dichiarata l'incompatibilità dell'atto, cui si riferisce il quesito referendario, con il programma politico presentato a norma della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7. 2. Il quesito referendario non puù essere ad oggetto: a) le delibere di bilancio; b) i provvedimenti relativi all'applicazione dei tributi; c) i regolamenti interni del consiglio comunale; d) le deliberazioni relative ad elezioni, designazioni, nomine, revoche o decadenza; e) le deliberazioni costituenti atti amministrativi vincolati o dovuti, in forza di norme legislative, regolamentari o statutarie; f) le deliberazioni la cui abrogazione comporterebbe il pregiudizio di situazioni giuridiche soggettive di terzi, di quelle che risultano già eseguite e di quelle emanate previo accordo con i privati; g) le deliberazioni di assunzioni di mutui o emissione di prestito. 3. La richiesta di referendum deve essere depositata presso la segreteria generale del Comune entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto cui si riferisce. I promotori del referendum possono chiedere il giudizio di ammissibilità prima di provvedere alla raccolta delle firme necessarie. 4. Il referendum è indetto dal segretario generale per una Domenica compresa tra in venticinquesimo ed il cinquantesimo giorno successivo alla dichiarazione di ammissibilità di cui al precedente comma o alle successive verifiche di regolarità della procedura di presentazione. 5. Il referendum è valido se ad esso abbia partecipato il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto ed il suo risultato è proclamato dal segretario generale. 6. Nei successivi sessanta giorni, il consiglio deve deliberare sull'oggetto del referendum in relazione al suo esito. Se non vi provvede, i promotori del referendum possono fare istanza per la nomina di un commissario ad acta. 7. Il consiglio, qualora intende discostarsi dall'esito del quesito referendario, deve adottare motivata deliberazione, da approvare con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. 8. In caso di contestazione, il giudizio sulla conformità della deliberazione all'avviso degli elettori è rimesso al comitato dei garanti di cui all'art. 32. Non si fa luogo a referendum di consultazione successiva abrogativo se almeno venti giorni prima della consultazione il consiglio provvede in maniera conforme alla richiesta referendaria. |