1. Almeno tre formazioni sodali iscritte all'albo comunale o 500 soggetti titolari dei diritti di partecipazione possono esercitare l'iniziativa di atti di competenza del consiglio presentando un progetto redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa. 2. L'iniziativa popolare si esercita, altresì, mediante la presentazione di un progetto da parte di almeno un consiglio circoscrizionale. 3. L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti: a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze e la disciplina giuridica del personale; b) gli atti regolamentari interni ed i provvedimenti relativi all'applicazione di tributi e a delibere di bilancio. 4. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto, da funzionari o da legali comunali. 5. Il consiglio delibera, in ordine al suddetto progetto, entro il termine di trenta giorni. Scaduto tale termine, la proposta normativa è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio. |