1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione delle persone e delle famiglie e dei cittadini singoli e associati, alla vita sociale e politica della comunità. 2. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di essere informati sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, ed hanno altresì, diritto di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione. 3. Per garantire una maggiore informazione, il Comune istituisce, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, l'ufficio dei diritti dei cittadini e delle associazioni. 4. Ogni mese, viene pubblicato e diffuso, a cura dell'ufficio stampa, un bollettino ufficiale del Comune, che contiene almeno i seguenti atti: l'oggetto delle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, degli enti e delle aziende dipendenti e delle ordinanze sindacali; gli atti riguardanti i concorsi, gli appalti ed i contratti stipulati, anche se sotto forma di accordi procedimentali; l'elenco dei beneficiari di contributi o altre forme di intervento; gli incarichi conferiti a professionisti o persone estranee all'amministrazione; le licenze e le concessioni. 5.Una parte del bollettino è riservata agli atti deliberativi ed ai provvedimenti di maggiore rilievo dei consigli circoscrizionali. 6. Alla fine di ogni anno solare, il Comune pubblica un numero speciale del bollettino ufficiale riassuntivo dei precedenti che contenga, altresì, l'indicazione della pianta organica dell'ente e dei posti vacanti, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'inventario aggiornato dei beni immobiliari di proprietà e di quelli destinati ad uso pubblico, i contenuti fondamentali del bilancio, nonché la dichiarazione prevista dalla legge sullo stato patrimoniale dei consiglieri comunali, di cui all'art. 50. 7. L'informazione deve rispondere ai principi di chiarezza, esattezza, tempestività, completezza e deve essere idonea a raggiungere la generalità dei soggetti singoli o associati dell'ordinamento comunale. |