1. Il consiglio comunale istituisce le consulte di settore, quali organismi di partecipazione. 2. Le consulte esercitano funzioni consultive e di proposta, su specifici ambiti dell'attività dell'amministrazione, in particolare nella fase di predisposizione dei provvedimenti che attengono alle materie di competenza. 3. Il consiglio comunale nella delibera istitutiva specifica gli atti ed i provvedimenti per i quali la consultazione è obbligatoria. 4. La giunta, nella fase di predisposizione degli atti di programmazione comunale, convoca, per la definizione degli stessi obiettivi e degli strumenti necessari al loro conseguimento, nonch, per il coordinamento delle realtà e degli organismi preposti allo sviluppo economico del territorio comunale, specifiche riunioni delle consulte. 5. Il consiglio comunale nella delibera istitutiva specifica la composizione della consulta, le procedure di convocazione e di voto. La consulta è formata dai soggetti maggiormente rappresentativi tenendo conto, dell'esigenza di favorire le pari opportunità ai sensi della lettera e) dell'art. 4 e per quanto riguarda le associazioni, del numero degli aderenti e della continuità nel tempo dell'iniziativa. 6. Il consiglio comunale elegge quale presidente della consulta persona particolarmente rappresentativa nell'ambito delle materie cui è finalizzata l'azione della consulta, che non sia membro del consiglio comunale, della giunta o di un consiglio circoscrizionale. |