1. Il sindaco emana ordinanze generali nelle materie previste dalle norme di legge o di regolamento. 2. Le ordinanze di cui al precedente comma sono immediatamente esecutive e devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono essere, altresì, sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle. 3. Il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili e urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell' art.38 della legge 8 giugno 1990, n.142. Tali provvedimenti possono essere immediatamente eseguiti d'ufficio in caso di evidente necessità, restando sempre salvo il diritto del Comune di procedere al recupero delle spese sostenute nei confronti degli eventuali responsabili. La loro efficacia, limitata nel tempo, non puù superare il periodo in cui perduri la necessità. 4. In caso di assenza del sindaco le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto. 5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa va notificata al destinatario. Negli altri casi, essa viene pubblicata nelle forme del precedente comma 2. 6. Il segretario generale emana, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative ed esplicative di disposizioni di legge. |