1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero massimo di dodici assessori. 2. Un assessore, designato nell'ambito del documento programmatico della giunta tra i consiglieri eletti, assume la carica di vice sindaco ed esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del sindaco. In caso di assenza di entrambi, svolge le funzioni l'assessore anziano. 3. Possono essere eletti assessore anche cittadini non facenti parte del consiglio comunale in possesso dei requisiti di legge e di quelli di cui all'articolo 43 della legge 8 giugno 1990, n.142, che non siano stati candidati alle ultime elezioni amministrative, scelti in ragione del possesso di particolari e documentate competenze professionali, tecniche e scientifiche. 4. L'assessore esterno esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli assessori e può essere distinatario delle deleghe. Partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del consiglio non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni. |