1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, province, regioni, amministrazioni statali o altri soggetti pubblici, il sindaco, ove il comune abbia competenza primaria o prevalente in materia, promuove la conclusione di un accordo di programma, nei modi previsti dalla legge. 2. L'ipotesi di accordo, predisposta dalla giunta, viene comunicata alla commissione consiliare competente. 3. Ove l'accordo consista nella definizione di programmi di intervento o, comunque, comporti la modifica degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco all'accordo, deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza. |