1. I revisori dei conti sono nominati dal consiglio comunale, nei modi previsti dalla legge, tra gli iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 2. I revisori dei conti esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. 3. I revisori dei conti segnalano immediatamente al consiglio le eventuali difformità della spesa rispetto agli obiettivi individuati nel bilancio. 4. I revisori dei conti, in allegato alla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, redigono apposita relazione, nella quale, anche sulla base delle risultanze del controllo di gestione, esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. 5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente; possono disporre ispezioni; acquisire documenti; sentire i dirigenti e i funzionari del Comune e delle istituzioni, che hanno l'obbligo di rispondere; sentire il sindaco e gli assessori; disporre l'audizione dei rappresentanti del Comune presso qualsiasi ente, istituto, consorzio o forma associativa a cui partecipa il Comune. 6. I revisori dei conti possono assistere alle sedute del consiglio comunale, 7. Essi possono essere ascoltati dal consiglio, dalla giunta e dal consiglio di amministrazione delle istituzioni, per riferire sulla materia sottoposta al loro controllo. 8. Gli atti dei revisori dei conti sono pubblicati per estratto nel bollettino ufficiale del Comune. |