1. Il consiglio comunale elegge, come previsto dalla normativa vigente, un revisore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale. 2. Valgono per il revisore le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dal D. Lgs n. 267/2000. 3. Il revisore dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato. 4. Per la cessazione, decadenza, per il numero degli incarichi e per il trattamento economico, per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia. 5. Il revisore risponde della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. 6. Ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al suo mandato e può essere invitato a partecipare alle sedute della giunta, del consiglio e delle commissioni consiliari. 7. I rapporti del revisore con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità, che disciplinerà anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di referto, l'esercizio della funzione di revisione, l'oggetto, i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni. |