1. Il Sindaco può stipulare contratti per la nomina, al di fuori della dotazione organica, di dirigenti, o di soggetti in possesso di alte specializzazioni o di funzionari dell'area direttiva per l'attuazione di particolari indirizzi od obiettivi. 2. Tali contratti possono essere stipulati in misura non superiore al cinque per cento della dotazione organica complessiva del Comune, in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, e non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto oltre che nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazione strutturalmente deficitaria, anche nel momento della cessazione del mandato da parte del sindaco per qualsiasi causa e viene risolto anticipatamente in ragione del mancato raggiungimento dei risultati previsti o del venir meno del rapporto fiduciario. 3. La nomina può essere conferita a soggetti esterni in possesso degli stessi requisiti previsti per l'accesso del personale a tempo indeterminato della stessa qualifica funzionale e profilo professionale e adeguate professionalità, esperienze maturate nel settore pubblico o privato o nelle libere professioni, capacità ed attitudini adeguate alle funzioni da svolgere ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'assunzione nei pubblici impieghi. 4. Qualora il contratto preveda una durata inferiore a quella del mandato elettivo del Sindaco, alla scadenza potrà essere prorogato, fermo restando quanto stabilito al comma 2. 5. La nomina può avere ad oggetto: - la direzione di uffici, di programmi, di progetti speciali; - la progettazione, la consulenza, lo studio, la ricerca; - lo svolgimento di compiti di funzione ispettiva, di controllo, di vigilanza. 6. Il contratto deve contenere l'indicazione dei compiti che lo caratterizzano, dei poteri conferiti, delle strutture organizzative, dei beni e servizi dei quali il soggetto nominato si avvale e dei referenti diretti ai quali è tenuto a rispondere. 7. Per posti di alta specializzazione, anche se non apicali, si intendono quelli che richiedono una elevata professionalità e specializzazioni correlate al possesso di laurea e iscrizione ad albi professionali. 8. Il trattamento economico è quello equivalente, per la qualifica indicata, alle vigenti disposizioni contrattuali e può essere integrato, in considerazione della temporaneità del rapporto di lavoro e delle condizioni di mercato relative a specifiche competenze professionali, da una indennità ad personam liberamente contrattata tra le parti, in relazione alla professionalità dell'incaricato e all'impegno richiesto. 9. Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato si applicano, in quanto compatibili, tutti gli istituti previsti da disposizioni di legge e dai contratti collettivi di lavoro relativi alla qualifica ricoperta. |