1. Ai Responsabili delle Aree Organizzative sono attribuiti tutti i compiti previsti in capo ai dirigenti oltreché dalla Legge n. 142/90, recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni, dalla vigente normativa in materia di Enti Locali, dallo Statuto ed dai regolamenti dell'Ente. 2. La nomina dei Responsabili delle aree organizzative compete al Sindaco. La materia è regolata dal C.C.N.L. di comparto degli Enti Locali e seguirà le modifiche introdotte dai futuri contratti di lavoro degli EE.LL., nonché da subentrate disposizioni di Legge in materia. 3. Essi possono essere individuati nell'ambito: a) dei dipendenti dell'ente in possesso di profilo e categoria professionalmente idonea; b) dei soggetti con cui siano stati stipulati contratti a tempo determinato per la copertura di posti di funzionari dell'area direttiva o di alta specializzazione, anche al di fuori della dotazione organica, nei limiti di cui al comma 5 bis dell'art. 51, Legge n. 142/90, recepito dall'art. 2, comma 3, L.R. 23/98 e successive modifiche e integrazioni. c) dei dipendenti di altro Ente Locale, in possesso dei necessari requisiti professionali, autorizzati a prestare la propria collaborazione con il Comune. |