1. Per ogni settore, servizio e unità operativa, l'amministrazione, mediante l'ordinamento dei servizi, conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti del rilascio della documentazione richiesta. 2. Il Comune garantisce, mediante apposito regolamento, ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; esemplifica la modulistica e riduce la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 3. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma. 4. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principi adottati dal comune, la giunta istituisce servizi di informazione dei cittadini, usufruibili in ambienti pubblici appositamente attrezzati, utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere diffusa l'informazione. |