1. È considerato procedimento amministrativo il necessario complesso di atti e operazioni in sequenza procedimentale, strutturalmente e funzionalmente collegati e preordinati, finalizzati, insieme con il provvedimento conclusivo, al conseguimento dei fini del Comune. 2. Il Comune nel procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi di cittadini, singoli o associati, prevede la partecipazione degli interessati attraverso la visione degli atti del procedimento e la presentazione di memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. 3. In ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive in modo diretto ed indiretto, con esclusione dei procedimenti tributari e di quelli diretti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, si applicano le norme contenute nella legge regionale vigente, relative alla comunicazione dell'avvio del procedimento al cittadino interessato, all'intervento al procedimento da parte del cittadino stesso, al diritto di prendere visione degli atti e quelle contenute nel presente statuto nel titolo riguardante la materia in oggetto. 4. Ove il procedimento amministrativo consegua obbligatoriamente ad istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 5. L'amministrazione è tenuta ad esaminare gli atti di sua competenza secondo un rigoroso ordine cronologico; solo particolari casi di urgenza o di impossibilità del rispetto di tale ordine possono consentire deroghe a quanto disposto dal presente comma o, comunque, la deroga deve essere esplicitata e motivata dal dirigente dell'unità organizzativa preposta al procedimento. |