1. Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini singoli ed associati garantendone, con modi e strumenti idonei, l'effettivo esercizio al fine di attuare concretamente il principio costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa. 2. Il Comune, in armonia con l'art. 18 della Costituzione, a tale scopo: a) promuove la formazione di organismi di partecipazione cittadina che, articolati per materia e/o per aggregazione di interessi, costituiscono l'effettiva espressione di legittime istanze e, quali specifici interpreti delle stesse, siano capaci di stabilire rapporti con i poteri istituzionali; b) valorizza le libere forme associative presenti nel suo territorio. 3. Queste ultime comprendono le associazioni di tutela dei diritti dei cittadini, le associazioni del volontariato, le associazioni dei portatori di handicap, le associazioni di tutela della natura e dell'ambiente e associazioni ed organismi scientifici, della cultura, dello sport, del turismo, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, le associazioni dei giovani e degli anziani ed ogni altra forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate dal presente comma e di organismi costituiti ed operanti nel rispetto della normativa vigente. 4. Il Comune può istituire consulte permanenti di rappresentanti di organismi o di una o più categorie delle formazioni sociali di cui al terzo comma del presente articolo per la gestione di servizi o per lo svolgimento di attività o iniziative che investono particolari problematiche dei relativi settori di interesse. 5. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti gli organismi e formazioni sociali. |