1. L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza locale; le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria: a) regolamenti vincolati; b) tributi comunali; c) tariffe dei servizi pubblici; d) provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenza dei rappresentanti dell'ente; e) statuto e regolamenti comunali.2. Non possono essere oggetto di referendum gli strumenti della pianificazione e relative varianti, nella loro integrità; sono da ritenersi ammissibili, invece, quei quesiti che propongono la modifica di singole parti degli strumenti sopra citati. 3. Non è, inoltre, ammissibile quesito referendario la cui formulazione contenga elementi che violino la pari dignità sociale e l'uguaglianza dei cittadini con discriminazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. 4. Non è ammissibile quesito referendario su uguale oggetto già sottoposto a referendum nel corso dello stesso mandato amministrativo. |