1. Il Comune, nel perseguire le proprie finalità, assume il metodo della programmazione, tenendo presenti gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea della autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439. 2. L'attività del Comune è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri della economicità della gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione, persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione. 3. Il Comune, per il raggiungimento di detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso forma di gemellaggio. 4. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali e concorre alla difesa del paesaggio anche al fine di sviluppare il turismo e le attività economiche connesse. 5. L'attività del Comune si armonizza con la Carta delle Nazioni unite, anche attraverso l'adesione ad associazioni con enti riconosciuti dalla Comunità europea e delle Nazioni unite. |