Comuni Italiani Art. 36 - Durata, Revoca e Sostituzione degli Assessori. Statuto Comunale di Francavilla di Sicilia (Provincia di Messina - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini francavillesi

Statuto Comune di Francavilla di Sicilia

Titolo II - Gli Organi del Comune
Capo III - La Giunta Municipale
Art. 36 - Durata, Revoca e Sostituzione degli Assessori
1. La durata della giunta è fissata in cinque anni. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

2. Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sul quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni rilevanti. Contemporaneamente alla revoca, provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.

3. Gli atti di cui all'articolo precedente ed ai precedenti due commi del presente articolo sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale ed all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

 
Altri Articoli:
Art. 37 - Attività degli Assessori
Art. 35 - Composizione della Giunta
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