1. La giunta esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti. 2. La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto. 3. La giunta, nell'attività propositiva e di impulso, compie i seguenti atti: a) regolamenti e atti programmatori, sviluppando le direttive e gli indirizzi del consiglio; b) prepara lo schema di bilancio e la relazione programmatica, il programma delle opere pubbliche, la relazione illustrativa al conto consuntivo. 4. La giunta, nell'attività di amministrazione, compie i seguenti atti: a) approva il piano esecutivo di gestione (PEG) e le successive variazioni; b) quantifica semestralmente le somme non assoggettabili a esecuzione o espropriazione forzata; c) approva i progetti di opere pubbliche. E' invece riconducibile ai funzionari apicali l'approvazione dei progetti esecutivi in attuazione di progettazione preliminare e di massima, atti questi che esplicano indirizzo; d) approva e dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni e le servitù di ogni genere e tipo; e) adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio comunale, norme regolamentari per l'ordinamento degli uffici e dei servizi; f) approva i contratti collettivi decentrati integrativi; g) autorizza il sindaco o un suo delegato a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari; h) approva transazioni e rinunce alle liti; i) dispone l'erogazione di contributi e ausili finanziari in conformità alle disposizioni regolamentari; l) è competente in materia di acquisti, alienazioni e permute immobiliari; m) adotta i piani attuativi urbanistici che non implicano varianti agli strumenti generali; n) affida gli incarichi professionali e per consulenze, basati su scelte discrezionali, salvo quelli che sono espressamente attribuiti alla competenza del sindaco o dei funzionari dalla legge o dai regolamenti interni dell'ente. |