1. E' nominata dal sindaco entro i termini e secondo la procedura stabilita dalla legge, sulla base del documento programmatico contenente le linee politico amministrative. La composizione della giunta viene comunicata entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni. 2. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale o di sindaco. Esse devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina. 3. Gli assessori non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del Comune. 4. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere che sia stato nominato assessore ha la facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore. Sono incompatibili le cariche di sindaco e di assessore comunale con quella di componente della Giunta regionale. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado del sindaco. 5. La legge determina le ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità. |