Comuni Italiani Art. 29 - Deliberazioni del Consiglio. Statuto Comunale di Francavilla di Sicilia (Provincia di Messina - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini francavillesi

Statuto Comune di Francavilla di Sicilia

Titolo II - Gli Organi del Comune
Capo II - Il Consiglio Comunale di Francavilla di Sicilia
Art. 29 - Deliberazioni del Consiglio
1. Nessuna proposta di deliberazione può essere posta in votazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno della seduta. Ogni proposta di deliberazione deve essere depositata, unitamente agli atti e alla documentazione di riferimento, a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza del consiglio; ove il consiglio venga convocato d'urgenza, il termine è ridotto a ventiquattro ore.

2. Il consiglio comunale, qualora siano presenti tutti i consiglieri, in casi eccezionali, può decidere a maggioranza qualificata, dopo averne verificata l'urgenza e l'opportunità, di mettere in discussione una proposta di deliberazione consegnata al presidente ad inizio seduta.

3. L'esame degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno è disciplinato dal regolamento con l'osservanza del principio del "giusto procedimento" in ordine alla necessaria preventiva acquisizione dei pareri tecnici e contabili previsti dalla legge.

4. Per quant'altro non previsto nei precedenti commi, si rimanda ad apposito regolamento.

 
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