1. Nella prima adunanza il consiglio comunale neo-eletto, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione del presidente del consiglio. Alla prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vicepresidente. 2. Tutte le adunanze, con eccezione per le operazioni di giuramento, di convalida, di surroga e di elezione del presidente del consiglio svolte nella prima adunanza, per le quali la presidenza è assunta dal consigliere anziano, sono presiedute dal presidente del consiglio. 3. In caso di assenza o impedimento del presidente la seduta è presieduta del vicepresidente, in mancanza, dal consigliere anziano per voti. 4. Il presidente del consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni. 5. Il presidente ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, nei casi previsti dalla legge, ma non può allontanare dall'aula consiglieri comunali. 6. Nelle sedute pubbliche, il presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso chiunque del pubblico sia causa del disordine. 7. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il presidente del consiglio si avvale della sala consiliare in attesa di predisposizione di strutture adeguate. 8. Per quanto non previsto dai precedenti commi si rimanda ad apposito regolamento. |