1. Il Consiglio Comunale, al fine di favorire l'esercizio delle proprie funzioni mediante attività consultiva, propositiva e di esame degli atti deliberativi del Consiglio, può istituire, nel suo seno, commissioni consiliari permanenti composte con criterio proporzionale, determinandone il numero e le materie di rispettiva competenza e assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante di ogni gruppo. 2. La composizione, il funzionamento e le competenze sono stabilite con apposito regolamento. 3. Le commissioni consiliari possono effettuare indagini conoscitive, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati, al fine di acquisire informazioni utili e propositive all'attività del consiglio comunale. 4. Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali hanno diritto di partecipare, senza voto, ai lavori delle commissioni. Ne hanno l'obbligo se richiesti. 5. Le commissioni hanno facoltà di chiedere al sindaco, motivandola, la presenza, alle proprie riunioni, dei titolari degli uffici, nonché degli amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune. Le commissioni hanno, inoltre, la facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti come stabilito da apposito regolamento. 6. Per le commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, che saranno istituite dal Consiglio Comunale, la presidenza è attribuita alle minoranze. |