1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione, di produzione normativa e di controllo politico-amministrativo. Ad esso spetta di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico. 2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Le modalità per fornire al Consiglio Comunale servizi, attrezzature e risorse finanziarie saranno fissate da norme regolamentari. 3. Le modalità di elezione dei consiglieri, la loro durata in carica, la loro posizione giuridica e le competenze sono disciplinate dalla legge e dal presente statuto. L'attività e lo svolgimento delle loro funzioni sono regolamentati con apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dal consiglio stesso. 4. Le funzioni e le potestà del consiglio di cui al primo comma si esercitano mediante l'adozione degli atti fondamentali attribuita alla sua competenza dalla legge. 5. Gli atti fondamentali di competenza del consiglio non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo che la legge prescriva diversamente per determinati casi. 6. Sono, inoltre, di competenza del consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso espressamente attribuiti da disposizioni di legge. |