Comuni Italiani Art. 12 - L'Informazione. Statuto Comunale di Francavilla di Sicilia (Provincia di Messina - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini francavillesi

Statuto Comune di Francavilla di Sicilia

Titolo I - Principi Fondamentali
Art. 12 - L'Informazione
1. Il Comune riconosce fondamentale l'istituto dell'informazione e cura a tale fine l'adozione di mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.

2. La giunta comunale, nei termini previsti dalla normativa vigente relaziona al consiglio sulla sua attività; organizza conferenze e incontri; può stabilire rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi; favorisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.

3. Il Comune attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla legge, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

4. Il Comune si impegna a realizzare un apposito ufficio per le informazioni ai cittadini.

 
Altri Articoli:
Art. 13 - Definizione degli Organi Istituzionali
Art. 11 - Programmazione
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