1. La revisione economico-finanziaria della gestione delle risorse del Comune è affidata ad un collegio di revisori, composto ed eletto in conformità alle disposizioni di legge vigenti. 2. La durata in carica dei componenti di tale collegio e i casi di revoca sono stabiliti dalla legge. 3. Per i revisori dei conti valgono le incompatibilità e le cause di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile, nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale. 4. Le funzioni dei revisori dei conti sono disciplinate dalla legislazione vigente ed esplicitate dal regolamento di contabilità. 5. Sono altresì disciplinati dal regolamento di contabilità l'organizzazione e il funzionamento del collegio. |