1. Il Comune riconosce nella partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei gruppi portatori di interessi diffusi uno degli istituti fondamentali della democrazia. 2. I diritti di partecipazione spettano, ove non diversamente stabilito, a coloro i quali abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che siano: - residenti nel territorio del Comune; - non residenti, ma esercitino stabilmente nel Comune la propria attività di lavoro o di studio. 3. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o associate. |