Comuni Italiani Art. 60 - Commissioni Consiliari. Statuto Comunale di Palermo (Provincia di Palermo - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini palermitani

Statuto Comune di Palermo

Titolo V - Gli Organi di Governo
Capo II - Il Consiglio
Art. 60 - Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio costituisce al suo interno Commissioni permanenti composte da Consiglieri secondo un criterio proporzionale alla consistenza dei gruppi. Ciascun Consigliere non può far parte di più di una Commissione.

2. Le Commissioni esercitano funzioni propositive, di controllo e consultive. Esprimono pareri obbligatori e non vincolanti su tutti gli atti di competenza del Consiglio. Dal parere si prescinde qualora la Commissione non si sia pronunciata entro 15 giorni dalla ricezione della proposta di deliberazione.

3. Le Commissioni, tramite l'Ufficio Documentazione e Studi e col personale dell'Ufficio di Presidenza e delle Ripartizioni comunali, possono formulare proposte ed atti deliberativi da sottoporre al Consiglio comunale.

4. Il regolamento può prevedere, in casi di urgenza, termini più brevi per l'esame delle proposte da parte della Commissione.

5. Il regolamento stabilisce il numero e i settori di competenza delle Commissioni e ne disciplina l'attività.

6. Il Consiglio può istituire Commissioni speciali, formate da Consiglieri nominati con gli stessi criteri di cui al comma 1, con il compito di svolgere indagini conoscitive, inchieste, studi e ricerche. La deliberazione istitutiva ne determina l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.

7. Alle sedute delle Commissioni hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali; intervengono inoltre, su richiesta della Commissione, i Presidenti delle Circoscrizioni, i revisori dei conti del Comune, i dirigenti del Comune, i direttori di enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune e/o in partecipazione con esso nonché esperti di cui all'art. 48.

8. Le Commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di sentire, ove se ne ravvisi la necessità, i rappresentanti di associazioni di categoria, sociali, sindacali, economiche e produttive e delle organizzazioni di volontariato.

 
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Art. 59 - Conferenza dei Capigruppo
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