Comuni Italiani Art. 6 - Diritto di Informazione. Statuto Comunale di Palermo (Provincia di Palermo - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini palermitani

Statuto Comune di Palermo

Titolo II - La Partecipazione
Capo I - Informazione e Accesso
Art. 6 - Diritto di Informazione
1. Un'informazione esauriente e imparziale sulle attività del Comune è un diritto riconosciuto e garantito a tutti i cittadini, singoli e associati. Essa è presupposto fondamentale per un'effettiva partecipazione popolare.

2. Le comunicazioni ai cittadini sono affisse, a cura del Segretario generale, all'Albo Pretorio. Onde assicurare la più ampia diffusione delle notizie relative all'attività del Comune, degli enti ed aziende da esso dipendenti, l'Amministrazione si avvale dei mezzi di comunicazione di volta in volta ritenuti più idonei. In particolare sarà pubblicato, con cadenza almeno trimestrale, il Bollettino del Comune, il quale conterrà:
- le relazioni del Sindaco rese al Consiglio comunale;
- la dichiarazione preventiva e il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale, presentate con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive;
- tutti gli atti a rilevanza generale dell'Amministrazione.

 
Altri Articoli:
Art. 7 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Art. 5 - Emblemi e Sede
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