1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed esercita le competenze ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto. In particolare: - approva gli atti relativi ad acquisti, alienazioni, appalti e contratti in generale, fatte salve le competenze dalla legge espressamente attribuite al Consiglio comunale; - approva i progetti relativi ad opere pubbliche e i capitolati di appalto per acquisizione di servizi e forniture; - autorizza le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi relative alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; - autorizza le transazioni; - provvede ad effettuare storni di fondi tra capitoli appartenenti alla stessa rubrica di bilancio; - effettua i prelievi dal fondo di riserva; - procede a variazioni delle tariffe e aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale entro i limiti indicati dalla legge o dal Consiglio comunale; - provvede all'erogazione di contributi secondo quanto disposto dai regolamenti di settore; - provvede in ordine alle assunzioni e allo stato giuridico ed economico del personale; - provvede in ordine alle indennità, ai compensi, ai rimborsi e alle esenzioni agli amministratori, ai dipendenti e ai terzi; - esprime il proprio parere circa le nomine o le designazioni dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o controllate. |