Comuni Italiani Art. 33 - Servizi in Concessione. Statuto Comunale di Palermo (Provincia di Palermo - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini palermitani

Statuto Comune di Palermo

Titolo IV - Servizi Pubblici
Art. 33 - Servizi in Concessione
1. Qualora si ravvisino condizioni di particolare convenienza il servizio può essere dato in concessione. Quando ciò non ne pregiudichi l'efficienza e l'efficacia, il servizio può essere frazionato fra più concessionari operanti in aree distinte del territorio comunale.

2. Il concessionario è scelto, con procedura ad evidenza pubblica, fra aspiranti che offrano garanzie di capacità tecnica, economica e finanziaria.

3. Il disciplinare di concessione definisce:
- gli obblighi del concessionario;
- la durata del rapporto;
- l'eventuale diritto di prelazione;
- l'esclusione del rinnovo tacito.

4. Spetta al dirigente dell'ufficio cui fa capo il servizio verificare il rispetto del disciplinare e la qualità del servizio reso. Nei casi di grave inadempienza, a lui compete predisporre eventuali atti urgenti che si rendano necessari a tutela dell'Amministrazione.

 
Altri Articoli:
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Art. 32 - Servizi in Economia
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