1. Qualora si ravvisino condizioni di particolare convenienza il servizio può essere dato in concessione. Quando ciò non ne pregiudichi l'efficienza e l'efficacia, il servizio può essere frazionato fra più concessionari operanti in aree distinte del territorio comunale. 2. Il concessionario è scelto, con procedura ad evidenza pubblica, fra aspiranti che offrano garanzie di capacità tecnica, economica e finanziaria. 3. Il disciplinare di concessione definisce: - gli obblighi del concessionario; - la durata del rapporto; - l'eventuale diritto di prelazione; - l'esclusione del rinnovo tacito. 4. Spetta al dirigente dell'ufficio cui fa capo il servizio verificare il rispetto del disciplinare e la qualità del servizio reso. Nei casi di grave inadempienza, a lui compete predisporre eventuali atti urgenti che si rendano necessari a tutela dell'Amministrazione. |